Piano di risanamento “ Concordato stragiudiziale” o “ piano attestato” (ART. 67 L.F.)
E’ un libero accordo negoziato tra le parti ( impresa, fornitori, ecc..) ed il progetto può essere predisposto unilateralmente solo dall’imprenditore. Non è soggetto a pubblicità, salvo che l’imprenditore, per motivi fiscali, non ne chieda la pubblicazione al Registro delle Imprese. Non è prevista la transazione fiscale e previdenziale. Non ci sono misure di protezione del patrimonio del debitore.
Il piano è redatto da un advisor, non c’è omologa del tribunale e deve essere asseverato da un esperto (revisore contabile – società di revisione).
Contenuti tipici del Piano di Risanamento: omissis.
Predisposizione dei documenti: conto economico previsionale – stato patrimoniale previsionale.
In caso di insuccesso di questa strategia di salvataggio si può decidere di passare agli “accordi di ristrutturazione dei debiti”, ovvero, al concordato preventivo.
°Accordo di ristrutturazione del debito
Accordo di ristrutturazione del debito ( art. 182 bis L.F., comma III, lettera (d))
E’ una procedura stragiudiziale. Trattativa con i creditori che rappresentano almeno il 60% della massa creditoria. Serve il consenso di almeno il 60% dei creditori. E’ un business plan che fissa le priorità dell’azienda e rassicura i creditori.
E’ redatto da un advisor che monitora le varie fasi di esecuzione dell’accordo ed ha un ruolo diverso da chi attesta e monitora il piano. E’ pubblicato nel R.I. , previo omologa del Tribunale in cui ha sede l’Impresa, ed ha efficacia dallo stesso giorno dalla pubblicazione.
Concordato preventivo (artt. 160 – 186 LF.) con continuazione dell’attività.
L’imprenditore in stato di crisi di liquidità, per evitare di fallire e contrastare l’eventuale deposito da parte dei creditori di un’istanza di fallimento, può proporre ai creditori medesimi un concordato sulla base di un piano che preveda: *la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti o attribuzione ad un assuntore ( creditore) dell’attività delle imprese interessate alla proposta.
*suddivisione dei creditori in classi di interesse economici omogenei.
*trattamenti differenziati dei creditori appartenenti a classi diverse.
Documenti da allegare: dichiarazione stato crisi dell’impresa o piano ex art. 160 L.F; relazione della situazione di crisi patrimoniale dell’impresa o stato delle attività societarie; elenco nominativo dei creditori con i loro crediti.
Fase giudiziale – omologa del tribunale
Deposito della relazione dell’esperto sull’attuabilità a pagare il credito. E’ assente, in questa fase, Il commissario giudiziale e non c’è l’obbligo di versamento della somma che si ritiene necessaria per accedere alla procedura. Non è richiesto il rispetto della par condicio creditoria. Non è prevista alcuna votazione o eventuali plusvalenze che possono emergere derivante dalla cessione o dalla concordata rinuncia dei creditori.
Il tribunale deciderà, con decreto, sull’ammissione alla procedura. Nomina il Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale e ordina la convocazione dei creditori non oltre 120 gg. dal decreto, stabilisce il termine non superiore a 15 gg. per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per la procedura. Detta percentuale può essere ridotta, con idonea motivazione, fino ad arrivare al 20% delle spese previste.
Servizi offerti:
1) Due diligence della situazione aziendale ( bilancio, struttura economica/patrimoniale/finanziaria);
2) Analisi del rischio di insolvenza ( leva finanziaria e leva operativa);
3) Advisor finanziario ( previa analisi della situazione debitoria);
4) Predisposizione dell’accordo di ristrutturazione del debito o del piano di risanamento;
5) Advisor industriale (elabora piano industriale e collabora con l’imprenditore, creditori e d altri soggetti);
6) Negoziazione con il sistema bancario e finanziario;
7) Scelta della procedura concorsuale più adatta;
8) Consulenza per operazioni straordinarie.